IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 577, della citata  legge  n.
147 del 2013, il quale dispone che, con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  per  ciascuno   dei   crediti   d'imposta   indicati
nell'elenco 2 allegato alla stessa legge,  sono  stabilite  le  quote
percentuali di fruizione non inferiori all'85  per  cento  di  quanto
spettante sulla base della normativa vigente istitutiva  del  credito
d'imposta,  in  maniera  tale  da  assicurare  effetti  positivi  non
inferiori: a) in termini di saldo netto da  finanziare,  a  euro  214
milioni per l'anno 2014 e euro 294,5 milioni  a  decorrere  dall'anno
2015; b) in termini di fabbisogno e indebitamento netto,  a  euro  87
milioni per l'anno 2014 e euro  197  milioni  a  decorrere  dall'anno
2015; 
  Visto l'elenco 2 allegato alla predetta legge n. 147 del 2013; 
  Visto l'art. 1, comma 579 della citata legge n. 147  del  2013,  il
quale dispone che, per l'anno 2014, la riduzione di cui  ai  predetti
commi 577  e  578  non  si  applica  al  credito  d'imposta  relativo
all'agevolazione    sul    gasolio     per     autotrazione     degli
autotrasportatori, di cui all'elenco 2 allegato alla  medesima  legge
n. 147 del 2013; 
  Visto l'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n.  60,  che  prevede   a   favore   degli   esercenti   delle   sale
cinematografiche un credito d'imposta commisurato ai corrispettivi al
netto dell'imposta sul valore aggiunto, utilizzabile in compensazione
ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241
(modello F24), e il decreto ministeriale 22 settembre 2000,  n.  310,
con il quale sono stati  stabiliti  i  criteri  e  le  condizioni  di
concessione del credito d'imposta (codice tributo 6604); 
  Visto l'art. 8, comma 10, lettera f), della legge 13 dicembre 1998,
n. 448 e l'art. 2, comma 12, della legge 22 dicembre  2008,  n.  203,
che prevedono il credito d'imposta in favore dei gestori di  reti  di
teleriscaldamento alimentati  con  biomassa  nei  comuni  situati  in
specifiche zone climatiche e con energia geotermica per  il  recupero
dell'importo  del  contributo  statale  riconosciuto  al  consumatore
finale come "sconto fiscale" per l'energia prodotta  (codice  tributo
6737), da utilizzare in compensazione in F24; 
  Visto l'art.  13,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  che
riconosce alle persone fisiche che hanno optato per il regime fiscale
agevolato  per  le  nuove  iniziative  imprenditoriali  e  di  lavoro
autonomo,  avvalendosi  dell'assistenza  fiscale  dell'Agenzia  delle
entrate (cd.  tutoraggio),  un  contributo  sotto  forma  di  credito
d'imposta nella misura  del  40%  della  parte  del  prezzo  unitario
d'acquisto dell'apparecchiatura informatica e dei relativi  accessori
per la connessione con il sistema  informativo  dell'Agenzia  stessa,
per un importo non superiore a euro 309,87, anche  se  acquistati  in
locazione finanziaria, utilizzabile in compensazione in  F24  (codice
tributo 6735 fino al 12 febbraio 2003 e 6763 dal 12 febbraio 2003); 
  Visto il punto 12 della Tabella A allegata  al  testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali  e  amministrative,  approvato
con il decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.  504  e  successive
modificazioni recante riduzioni delle aliquote di accisa sul gasolio,
sulla benzina, sul gas di petrolio  liquefatti  e  sul  gas  naturale
impiegati come carburanti  per  l'azionamento  delle  autovetture  da
noleggio da piazza, compresi i  motoscafi  che  in  talune  localita'
sostituiscono le vetture da  piazza  e  quelli  lacuali,  adibiti  al
servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone, nel limite
dei quantitativi giornalieri fissati dal medesimo punto 12; 
  Visto il punto 13 della Tabella A allegata al predetto testo  unico
delle accise recante,  in  particolare,  le  modalita'  di  fruizione
dell'agevolazione di cui al punto 12 della predetta Tabella A; 
  Visto l'art.  1  del  decreto-legge  25  settembre  1997,  n.  324,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n.  403,
che, per l'acquisto di autoveicoli  elettrici,  a  metano  o  a  GPL,
motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a  pedalata  assistita
ovvero per l'installazione di un impianto alimentato a metano o  GPL,
riconosce incentivi che rivestono,  per  il  consumatore  finale,  la
forma  di  "sconto  fiscale"  e,  per  le  imprese   costruttrici   o
importatrici  nonche'   per   gli   installatori   di   impianti   di
alimentazione a gas metano o a  GPL,  quella  di  credito  d'imposta,
utilizzabile in compensazione in F24, in misura  corrispondente  allo
sconto praticato al consumatore (codice tributo 6709); 
  Visti l'art. 6, commi 2 e 3, del  decreto  legislativo  2  febbraio
2007, n. 26, l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo  2011,  n.
34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011,  n.  75,
l'art. 23, comma 50-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
l'art. 33, comma 30-ter, della legge 12 novembre 2011, n. 183, l'art.
15, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  l'art.  61,
comma 4, del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,  che  prevedono  la
restituzione del maggior onere conseguente ad  aumenti  dell'aliquota
di accisa sul gasolio,  usato  come  carburante,  nei  confronti  dei
soggetti di cui all'art. 5, comma I, del  decreto-legge  28  dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2002, n. 16, limitatamente agli esercenti le attivita'  di  trasporto
merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5
tonnellate e nei confronti  dei  soggetti  di  cui  al  comma  2  del
medesimo art. 5; 
  Visto il regolamento adottato con il decreto del  Presidente  della
Repubblica  9   giugno   2000,   n.   277   recante   la   disciplina
dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti  le  attivita'  di
trasporto merci, a norma dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n.
448; 
  Visto l'art. 1, commi da 285 a 287, della legge 24  dicembre  2012,
n. 228, che concede, per gli anni 2013 e 2014, un credito d'imposta a
favore  dei  soggetti  che  erogano  borse  di  studio   a   studenti
universitari nel limite di euro 1 milione per l'anno 2013 e  di  curo
10 milioni per l'anno  2014,  sulla  base  di  criteri  attuativi  da
adottare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
  Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto  2013,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,
che, per gli anni 2014-2016, riconosce alle  imprese  produttrici  di
fonogrammi e videogrammi musicali e  alle  imprese  organizzatrici  e
produttrici di spettacoli di' musica dal vivo  un  credito  d'imposta
nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti,  fino  all'importo
massimo di euro 200 mila nei tre anni  d'imposta,  per  attivita'  di
sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni'
fonografiche o videografiche musicali, da attribuirsi sulla  base  di
criteri attuativi da adottare con decreto del  Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministro  dello  sviluppo
economico; 
  Visto l'art. 11-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, che, per ciascuno degli anni 2013-2015, nel limite di  spesa  di
euro 5 milioni annui e fino a esaurimento delle risorse  disponibili,
riconosce,  alle  imprese  che  sviluppano  nel  territorio  italiano
piattaforme  telematiche  per  la  distribuzione,  la  vendita  e  il
noleggio di opere dell'ingegno digitali, un credito  d'imposta  nella
misura del 25% dei costi sostenuti, nei limiti del  "de  minimis"  di
cui al Regolamento  (CE)  n.  1998/2006  della  Commissione,  del  15
dicembre 2006, utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte  sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche',
per l'eccedenza, in compensazione in F24; 
  Visto  l'art.  24  del  decreto-legge  22  giugno  2012,   n.   83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che
prevede in favore dei  soggetti  titolari  di  reddito  d'impresa  un
contributo nella forma del credito d'imposta pari al 35 per cento del
costo aziendale sostenuto per un periodo non superiore a 12 mesi, per
le nuove assunzioni di personale  in  possesso  di  un  dottorato  di
ricerca universitario  ovvero  di  laurea  magistrale,  impiegato  in
attivita' di ricerca e sviluppo e il decreto ministeriale 23  ottobre
2013 con il quale sono state adottate le disposizioni attuative; 
  Visto l'art. 1, comma 56, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,
che, a decorrere dall'anno 2008, prevede l'istituzione di  un  fondo,
con dotazione nel limite di curo 10 milioni, destinato  alle  imprese
con fatturato annuo non superiore a  euro  5  milioni  risultanti  da
operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione  o
scissione negli anni 2007 e 2008, con azioni ammesse alla  quotazione
in un mercato regolamentato a decorrere dal 2007 e ubicate nelle aree
svantaggiate del Mezzogiorno, diretto a consentire la disapplicazione
del limite annuale di euro 250 mila posto, dallo stesso  articolo  I,
comma 53, alla utilizzazione dei crediti d'imposta  da  indicare  nel
quadro RU della dichiarazione dei redditi, e che rimette a un decreto
del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   le   disposizioni
applicative  da  adottare  previa  autorizzazione  della  Commissione
europea per la verifica della  compatibilita'  della  misura  con  la
disciplina degli aiuti di Stato; 
  Visto l'art. 39 del decreto legislativo 31 ottobre  1990,  n.  346,
recante Testo Unico delle disposizioni  concernenti  l'imposta  sulle
successioni e donazioni, che  prevede  un  credito,  derivante  dalla
cessione di beni culturali, di archivi o singoli documenti dichiarati
di notevole interesse storico, nonche' di opere di autori viventi  (o
la cui esecuzione risalga a epoca inferiore al cinquantennio) di  cui
lo Stato sia interessato all'acquisizione,  per  il  pagamento  delle
imposte sulle successioni e donazioni (codice tributo  6836)  e  che,
pertanto,  il  riconoscimento  del  credito  costituisce   una   mera
regolazione contabile; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,  che  prevede,
per gli anni 2011 e 2012,  un  credito  di  imposta  a  favore  delle
imprese che finanziano progetti di ricerca in Universita' ovvero enti
pubblici  di  ricerca  (codice  tributo  6835),  da   utilizzare   in
compensazione in F24 in tre quote annuali  a  decorrere  da  ciascuno
degli anni 2011 e 2012; 
  Visto l'art. 60 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,  che  estende
alle  imprese  agricole  che  realizzano  investimenti  su  tutto  il
territorio nazionale il credito d'imposta di  cui  all'art.  8  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (codice tributo 6743),  da  utilizzare
in compensazione in F24, e l'articolo I l del decreto-legge 8  luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
2002, n. 178, che disciplina le condizioni e le modalita'  per  detto
settore; 
  Visto l'art. 1, comma 271, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,
che riconosce un credito  d'imposta  alle  imprese  che  nei  periodi
d'imposta 2007-2013 acquistano nuovi  beni  strumentali  destinati  a
strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate, e l'art. 2  del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, che  con  riferimento  agli  anni
2008-2015  sottopone  alla  disciplina  del  monitoraggio  lo  stesso
credito d'imposta (codice tributo 6817); 
  Visto l'art. 1, comma 1075, della citata legge  n.  296  del  2006,
che, per gli anni 2007-2009, estende agli imprenditori  agricoli  che
effettuano investimenti in agricoltura il credito  d'imposta  di  cui
all'art. 1, comma 271, della medesima legge e il decreto ministeriale
6 luglio 2007 che ha adattato le relative disposizioni di  attuazione
per l'anno 2007 (codice tributo 6817); 
  Visto l'art. 2, comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,  che
prevede,  a   decorrere   dall'anno   2009,   per   la   salvaguardia
dell'occupazione della gente di mare, un credito d'imposta in  misura
corrispondente all'imposta sul reddito delle persone  fisiche  dovuta
sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti  al
personale  di  bordo  imbarcato  sulle  navi  iscritte  al   Registro
internazionale da computare in diminuzione delle ritenute nel modello
di  dichiarazione  dei  sostituti  d'imposta  e  che,  pertanto,   il
riconoscimento  del  credito   costituisce   una   mera   regolazione
contabile; 
  Visto l'art. 8, della legge 7 marzo 2001,  n.  62,  che  riconosce,
alle imprese produttrici di  prodotti  editoriali  che  entro  il  31
dicembre 2004 effettuano investimenti relativi  a  strutture  situate
nel territorio dello Stato, un credito d'imposta di importo pari al 3
per cento del costo sostenuto, con riferimento al periodo di  imposta
in cui l'investimento e' effettuato e in ciascuno dei quattro periodi
di imposta successivi, da utilizzare in compensazione in F24 fino  al
quarto periodo d'imposta successivo a quello  di  riferimento,  e  il
D.P.C.M. 6 giugno 2002, n. 143, recante  la  relativa  disciplina  di
attuazione (codice tributo 6746 fino al 12 febbraio 2003 e  6765  dal
12 febbraio 2003); 
  Considerato che occorre salvaguardare i diritti acquisiti alla data
del  31  dicembre  2013  e  tutelare  l'affidamento  dei  beneficiari
riconoscendo la spettanza dei crediti  maturati  fino  alla  predetta
data; 
  Considerato  che  i  crediti  d'imposta  che   costituiscono   mere
regolazioni contabili non hanno effetti sui saldi di finanza pubblica
e sul raggiungimento degli obiettivi  indicati  dal  citato  art.  1,
comma 577, della legge n. 147 del 2013; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  A decorrere dal 1° gennaio 2014  sono  rideterminate,  in  modo  da
ridurre del 15 per cento l'importo  agevolato  calcolato  secondo  le
disposizioni  istitutive  e  attuative  di  ciascun   incentivo,   le
agevolazioni di cui: 
    a) all'art. 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60; 
    b) all'art. 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; 
    c) all'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
    d) al punto 12 della Tabella A  allegata  al  testo  unico  delle
accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e
successive modificazioni; 
    e) all'art. 1  del  decreto-legge  25  settembre  1997,  n.  324,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403.